Art. 5.
(Istituzione della commissione per la stesura del rapporto sull'utilizzo in campo medico dei cannabinoidi).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, sotto la vigilanza del Ministero della salute, una commissione composta da medici italiani e stranieri, con il compito di redigere un rapporto sull'utilizzo in campo medico dei cannabinoidi, da trasmettere entro sei mesi dalla data della sua istituzione al Ministro della salute che provvede alla sua pubblicazione.
      2. Nel rapporto di cui al comma 1 devono essere riportati i dati ed i risultati scientifici acquisiti ed i possibili sviluppi della ricerca sull'utilizzo in campo medico dei cannabinoidi naturali e sintetici.